IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art.  16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
aprile  2019,  di  riorganizzazione  del  Dipartimento  per  le  pari
opportunita', registrato alla Corte dei conti il  3  maggio  2019  n.
880; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
dicembre 2020, concernente l'approvazione del Bilancio di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2021 e per il triennio 2021-2023; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021 - 2023»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 353, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 che prevede che per il finanziamento del Piano  d'azione
straordinario contro  la  violenza  sessuale  e  di  genere,  di  cui
all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per  il  triennio
2020- 2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e' incrementato di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022 ; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  febbraio
2021, con il quale e' stato nominato Ministro  senza  portafoglio  la
professoressa Elena Bonetti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio 2021, con il quale alla  prof.ssa  Elena  Bonetti  e'  stato
conferito l'incarico di  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari  opportunita'  e  la
famiglia, professoressa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni  del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   in   materia   di   pari
opportunita', famiglia e adozioni, infanzia  e  adolescenza,  ed,  in
particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a)  ai  sensi  del  quale  il
Ministro Bonetti, nelle  materie  oggetto  di  predetto  decreto,  e'
delegato a nominare esperti e  consulenti;  a  costituire  organi  di
studio, commissioni e gruppi di lavoro; 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'; 
  Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che
istituisce un Fondo da destinare al Piano  contro  la  violenza  alle
donne; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto il decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  15  ottobre  2013,   n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione  civile  e  di
commissariamento delle province»  ed  in  particolare  l'art.  5-bis,
comma 1; 
  Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro
le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017; 
  Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante «Modifiche  al  codice
penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia
di tutela delle vittime di violenza domestica  e  di  genere»  e,  in
particolare, l'art. 18, che modificando l'art. 5-bis comma 2, lettera
d) del citato decreto-legge n. 93, sopprime la riserva  di  un  terzo
dei fondi disponibili da destinare all'istituzione  di  nuovi  centri
antiviolenza e di nuove case-rifugio; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 5-bis, cosi' come modificato dal
citato art. 18 dalla legge 19 luglio 2019, n. 69,  il  quale  prevede
che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a
ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma  1  dello  stesso
art. 5-bis, tenendo conto  della  programmazione  regionale  e  degli
interventi gia' operativi per contrastare la violenza  nei  confronti
delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati  e
del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia'  esistenti  in
ogni regione, nonche' della necessita' di riequilibrare  la  presenza
dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni Regione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
luglio 2014 con cui sono  state  ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-bis, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
novembre 2016 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-bis, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
dicembre 2017 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2017 di cui all'art.  5-bis,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
novembre 2018 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2018 di cui all'art.  5-bis,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
dicembre  2019,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, con cui sono state ripartite le
risorse relative al «Fondo per le politiche  relative  ai  diritti  e
alle pari opportunita'» per l'annualita' 2019 di cui all'art.  5-bis,
comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
novembre 2020 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2020 di cui all'art.  5-bis,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e  le  regioni,  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  autonomie  locali,
relativa  ai  requisiti  minimi  dei  centri  antiviolenza  e   delle
case-rifugio,  prevista  dall'art.  3,  comma  4,  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto comma  109  per  l'anno  2010,  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783, del 17 gennaio 2011, che  conferma  l'esigenza  di  mantenere
accantonati i fondi spettanti alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Considerato che per il riparto delle risorse  di  cui  al  presente
decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle  risorse
da attribuire; 
  Visto il decreto interministeriale 21 febbraio  2014  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse  afferenti  al
Fondo nazionale per le politiche sociali, incluse le  quote  riferite
alle Provincie autonome di Trento e Bolzano; 
  Ritenuto  di  avvalersi  delle  percentuali  stabilite  nel  citato
decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto  delle
risorse di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del presente decreto; 
  Tenuto  conto  dei  dati  emersi  dalla  rilevazione  su  tutto  il
territorio nazionale dei centri antiviolenza  e  delle  case  rifugio
promossa dal Dipartimento per le pari opportunita' nell'ambito  degli
Accordi di collaborazione sottoscritti con  l'Istituto  nazionale  di
statistica  (di  seguito  ISTAT)  ed  il  Consiglio  nazionale  delle
ricerche (di seguito CNR); 
  Vista la comunicazione pervenuta via email in data 13 ottobre 2021,
acquisita dal Dipartimento per le pari  opportunita'  con  prot.  DPO
8427 del 15 ottobre 2021, con la quale il Coordinamento tecnico della
VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle regioni e
delle province autonome ha trasmesso  al  Dipartimento  per  le  pari
opportunita'  i  dati  aggiornati  relativi  al  numero  dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio esistenti  nelle  regioni  e  nelle
Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Tenuto conto di quanto stabilito in merito agli indirizzi del Piano
operativo di  cui  al  «Piano  strategico  nazionale  sulla  violenza
maschile contro le donne (2017-2020)»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Considerate le misure urgenti adottate  dal  Governo  in  relazione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate
secondo la tabella 1, parte integrante  del  presente  provvedimento,
per la somma di  euro  20.000.000,00,  gravanti  sul  bilancio  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di  responsabilita'  8,
capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle  forme  di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di  violenza  e  ai  loro
figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della  rete  dei
servizi  territoriali,  attraverso  il   finanziamento   dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei  criteri  di  cui
all'art. 5-bis, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
ottobre 2013, n. 119; 
  Ritenuto, inoltre, di provvedere con il medesimo provvedimento,  in
un'ottica di ottimizzazione  del  sistema,  alla  ripartizione  delle
ulteriori risorse individuate secondo la tabella 2  parte  integrante
del presente decreto, per la somma di  euro  10.000.000,00,  gravanti
sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri,  Centro  di
responsabilita' 8, capitolo di spesa  496,  da  destinare,  ai  sensi
dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 93  del  2013,  coerentemente
con gli obiettivi declinati dal Piano  operativo  di  cui  al  «Piano
strategico  nazionale  sulla  violenza  maschile  contro   le   donne
(2017-2020)», per perseguire  le  finalita'  dell'art.  5,  comma  2,
lettere a),b),c),e),f),g),h),i) e l); 
  Acquisita  in  data  3  novembre  2021  l'intesa  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Ambito e definizioni. 
 
  1. In attuazione degli articoli 5 e  5-bis,  del  decreto-legge  14
agosto 2013, n. 93, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 ottobre  2013,  n.  119,  il  presente  decreto  provvede  a
ripartire tra le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita' stanziate per l'anno 2021,  in  base
ai criteri indicati nei successivi articoli. 
  2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di  cui
all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,  di  cui  al
successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti
dal capo I e dal capo II dell'Intesa del 27 novembre 2014,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  tra  il
Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di  Bolzano  e
le  autonomie  locali,  relativa  ai  requisiti  minimi  dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.